STATUTO
SOCIALE
Art. 1 - Costituzione e
sede.
1.1. E’ costituita l’Associazione “Natura e Arte”, in seguito
chiamata per brevità “Associazione”, con sede in Arcore.
1.2. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la
sede nell’ambito della stessa città, tale eventuale variazione non costituisce
modifica statutaria.
1.3. La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art. 2 - Finalità
2.1. L’Associazione è apolitica ed aconfessionale, senza scopo di
lucro e persegue finalità culturali.
2.2. L’Associazione ha per
oggetto la promozione e la diffusione
della cultura nel campo dell’arte, della natura, dell’ambiente e della storia
con priorità all’ambito locale.
2.3. L’Associazione
può estendere, inoltre, il proprio intervento in tutti quei settori culturali
ritenuti di vasto interesse ed arricchimento per i fruitori delle attività
proposte.
2.4. L’Associazione
intende favorire anche socialità, aggregazione e collaborazione; pertanto tutte
le iniziative sono aperte a Soci e non, secondo le modalità indicate volta per
volta.
2.5. L’Associazione,
per il raggiungimento delle finalità, si propone di promuovere eventi,
manifestazioni ed interscambi quali: mostre, visite, conferenze, proiezioni,
incontri, rappresentazioni ecc., curando tutti gli aspetti organizzativi, in
proprio o ricercando la collaborazione con altre associazioni, enti, organismi
diversi pubblici e privati.
2.6. L’Associazione
collabora con altre associazioni enti, organismi diversi, pubblici e privati,
quando le iniziative di tali istituzioni siano compatibili con le finalità
della medesima.
2.7. Al fine dì svolgere le
proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri Soci e simpatizzanti ed
utilizza tutti i mezzi di comunicazione disponibili.
Art. 3 - Soci
3.1. Sono
Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
3.2. Sono
Soci Ordinari coloro che, regolarmente iscritti all’Associazione, versano la
propria quota annuale.
3.3. Sono
Soci Onorari coloro ai quali, per motivi di merito, viene conferita tale
qualifica dal Consiglio Direttivo.
3.4. Possono
essere Soci dell’Associazione sia persone fisiche, sia persone giuridiche e
simili, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell’istituzione interessata.
3.5. Il numero dei Soci è illimitato.
Art. 4 - Ammissione dei Soci
4.1. Le
persone che intendono aderire all’Associazione devono presentare apposita
domanda scritta al Consiglio Direttivo, versare le quota di adesione e
dichiarare, sempre per iscritto, di accettare senza riserve lo Statuto.
4.2. Il
Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le domande di iscrizione pervenute,
durante la prima riunione del Consiglio successiva alla data di ricevimento. Le
domande sono registrate nell’apposito libro, nell’ordine in cui vengono
accettate. In caso di non accoglimento viene data comunicazione scritta entro trenta
giorni dalla relativa delibera.
Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
5.1. Tutti
i Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare, quando
previsto, il diritto di voto, direttamente o per delega. Sono esclusi da tale
diritto i Soci minorenni.
5.2. Tutti i Soci, tranne i minorenni, possono essere eletti negli
organi direttivi previsti.
5.3. I Soci sono tenuti a:
a) osservare,
oltre al presente Statuto, tutte le decisioni che l’Assemblea Generale dei Soci
e/o il Consiglio Direttivo adottano
b) non
prendere iniziative individuali a nome e per conto dell’Associazione
c) corrispondere
la quota associativa annuale nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo,
con esclusione dei Soci Onorari.
5.4. Le
prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività
dell’Associazione.
Art. 6 - Perdita della
qualifica di Socio
6.1. La
qualifica di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, per
dimissioni o inadempienza al versamento del contributo annuale. Le dimissioni
devono essere comunicate per iscritto ed hanno effetto immediato. In caso di
dimissioni il Socio non ha nulla da pretendere, la quota associativa non viene
restituita in nessun caso e non è trasmissibile.
6.2. La
qualifica di Socio si perde, inoltre, per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo,
per gravi e comprovati motivi. La decisione di esclusione viene comunicata per
iscritto. Il Socio oggetto dell’esclusione può ricorrere, entro trenta giorni
dal ricevimento di detta comunicazione, all’Assemblea Generale dei Soci che
deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
La
decisione dell’Assemblea Generale è inappellabile.
Art. 7 - Organi e figure
dell’Associazione
7.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
Generale dei Soci
b) il
Consiglio Direttivo
c) il
Presidente
7.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 8 - Assemblea
Generale dei Soci
8.1. L’Assemblea
Generale dei Soci è costituita da tutti gli iscritti registrati e in regola con
il versamento della quota annuale di iscrizione.
8.2. L’Assemblea
Generale del Soci può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal
Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
8.3. L’Assemblea
Generale dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci
e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente
Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8.4. L’Assemblea
Generale dei Soci ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’ anno.
L’Assemblea
Generale dei Soci deve essere inoltre convocata quando:
a) il
Presidente o almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
utile alla gestione sociale
b) quando
ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci e in questo
caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.
8.5. L’Assemblea Generale dei Soci può avere luogo anche fuori
dalla sede.
8.6. Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci sono:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle
attività svolte
c) approvare
gli indirizzi e il programma delle attività proposte
d) deliberare il bilancio preventivo
e) stabilire la quota annuale di
iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo
f) deliberare sugli argomenti ad essa
sottoposti dal Consiglio Direttivo
g) deliberare su quegli
argomenti che la legge prevede essere di sua competenza.
8.7. Di ogni Assemblea viene redatto il relativo verbale.
8.8. L’avviso
di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno dieci
giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere l’ordine del
giorno.
8.9. L’Assemblea
Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono
presenti, in proprio e per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in
proprio o per delega. Prima e seconda convocazione possono aver luogo nello
stesso giorno.
8.10. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti, in proprio o
per delega.
8.11. L’Assemblea
Generale straordinaria dei Soci viene convocata per la discussione delle
proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento e liquidazione
dell’Associazione.
8.12. Per le
deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’Art.
13.
8.13. Ciascun Socio può essere portatore di un numero massimo di due
deleghe.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1. Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove Consiglieri
eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.
Risultano
eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze: in caso di parità
verrà eletto il consigliere più anziano di età.
9.2. Il
Consiglio Direttivo dura in carica due anni e tutti i suoi membri possono
essere rieletti.
9.3. Il
Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione che si deve tenere entro trenta
giorni dalla nomina, assegna, tra i suoi componenti, i seguenti incarichi:
a) Presidente
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
In
caso di particolari necessità, il Tesoriere può essere scelto anche tra persone
non componenti il Consiglio Direttivo o tra i non Soci.
9.4. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un
Consigliere delegato dal Presidente, tutte le volte che i suddetti lo ritengono
necessario o utile, anche fuori dalla sede.
9.5. Il
Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese e quando ne
sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. In tal caso la riunione
deve tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Di ogni riunione deve essere redatto il relativo
verbale.
9.6. Le
riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
9.7. Il
Consigliere coinvolto per interessi personali nelle questioni che si discutono,
deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
9.8. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione,
in conformità alle leggi e allo Statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci
b) predisporre i bilanci preventivo e
consuntivo dell’Associazione
c) predisporre
la relazione annuale sull’attività dell’Associazione da presentare
all’Assemblea Generale dei Soci
d) deliberare circa l’ammissione e
l’esclusione di Soci
e) compilare il Regolamento interno
f) promuovere
e sovrintendere all’attività dell’Associazione e provvedere a tutto quanto occorre
per il raggiungimento dei suoi fini
g) compiere
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che
rientrino nell’oggetto sociale, fatte eccezione soltanto di quelle che, per
disposizione di legge o dello Statuto, sono rinviate all’Assemblea Generale dei
Soci.
h) ratificare
durante la prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza.
Il
Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o al
Segretario.
9.9. I
Consiglieri che intendono rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo. Decadono dalla carica i Consiglieri che, per
qualunque motivo, perdano la qualifica di Socio e coloro che risultano assenti
ingiustificati a tre riunioni successive del Consiglio stesso.
9.10. La
surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti viene effettuata nominando
nell’ordine i Soci che hanno ottenuto voti ma non sono risultati eletti nella
precedente votazione per l’organo stesso. In caso di impossibilità di surroga
si procede a nuove elezioni per i posti vacanti durante
I
Consiglieri così nominati decadono con il resto del Consiglio Direttivo alla
scadenza biennale del mandato.
Art. 10 - Il Presidente
10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti di terzi e in giudizio.
10.2. Il
Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci e
del Consiglio Direttivo. In sua assenza, o impedimento, lo sostituisce il
Vicepresidente o un Consigliere designato al momento dai presenti.
10.3. Il
Presidente da attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
Generale dei Soci.
10.4. In
caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
10.5. Il
Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla
maggioranza del Consiglio Direttivo oppure dell’Assemblea Generale dei Soci.
Art. 11 - Bilancio
11.1. L’esercizio
finanziario ha inizio il 1° di
gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
11.2. A
conclusione di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve redigere, entro tre mesi
dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre, entro il 30 aprile, all’Assemblea Generale dei Soci che lo discute
e lo approva a maggioranza.
11.3. Dal
bilancio consuntivo devono risultare: i beni, i contributi e lasciti ricevuti, le spese per capitoli e le
voci analitiche.
11.4. Gli
utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività di cui all’Art. 2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi
forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 12 - Patrimonio
ed Entrate
12.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni
mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione
b) eventuali
fondi di riserva
c)
eventuali erogazioni, donazioni
e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
12.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi
dei Soci
b) contributi
di privati
c) contributi
dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche
d)
donazioni e lasciti testamentari
non vincolati all’incremento del patrimonio
e) introiti
derivanti da convenzioni
f) rendite
di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo
g) introiti
derivanti da attività commerciali e produttive marginali
h) fondi
pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore.
12.3. I
fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio
Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del
Presidente e di un Consigliere secondo la delibera specifica.
Art. 13 - Modifiche
allo Statuto e scioglimento dell’Associazione
13.1. Le
proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea Generale
dei Soci, da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci.
13.2. La proposta di scioglimento può essere presentata da:
a) Il
Consiglio Direttivo
b) L’Assemblea
Generale dei Soci.
13.3. Le
relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Generale dei Soci, riunita
in sessione straordinaria con specifico ordine del giorno, con la presenza di
almeno tre quarti dei Soci (comprese le deleghe) e il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
13.4. I beni
che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione vengono devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni
dell’ Assemblea Generale dei Soci. In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 14 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente
previsto dai presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.