STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE

 

Art. 1 - Costituzione e sede.

1.1.        E’ costituita l’Associazione “Natura e Arte”, in seguito chiamata per brevità “Associazione”, con sede in Arcore.

1.2.        Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria.

1.3.        La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

2.1.        L’Associazione è apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue finalità culturali.

2.2.        L’Associazione ha per oggetto la promozione e la diffusione della cultura nel campo dell’arte, della natura, dell’ambiente e della storia con priorità all’ambito locale.

2.3.        L’Associazione può estendere, inoltre, il proprio intervento in tutti quei settori culturali ritenuti di vasto interesse ed arricchimento per i fruitori delle attività proposte.

2.4.        L’Associazione intende favorire anche socialità, aggregazione e collaborazione; pertanto tutte le iniziative sono aperte a Soci e non, secondo le modalità indicate volta per volta.

2.5.        L’Associazione, per il raggiungimento delle finalità, si propone di promuovere eventi, manifestazioni ed interscambi quali: mostre, visite, conferenze, proiezioni, incontri, rappresentazioni ecc., curando tutti gli aspetti organizzativi, in proprio o ricercando la collaborazione con altre associazioni, enti, organismi diversi pubblici  e privati.

2.6.        L’Associazione collabora con altre associazioni enti, organismi diversi, pubblici e privati, quando le iniziative di tali istituzioni siano compatibili con le finalità della medesima.

2.7.        Al fine dì svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri Soci e simpatizzanti ed utilizza tutti i mezzi di comunicazione disponibili.

Art. 3 - Soci

3.1.        Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

3.2.        Sono Soci Ordinari coloro che, regolarmente iscritti all’Associazione, versano la propria quota annuale.

3.3.        Sono Soci Onorari coloro ai quali, per motivi di merito, viene conferita tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

3.4.        Possono essere Soci dell’Associazione sia persone fisiche, sia persone giuridiche e simili, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

3.5.        Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

4.1.        Le persone che intendono aderire all’Associazione devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, versare le quota di adesione e dichiarare, sempre per iscritto, di accettare senza riserve lo Statuto.

4.2.        Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le domande di iscrizione pervenute, durante la prima riunione del Consiglio successiva alla data di ricevimento. Le domande sono registrate nell’apposito libro, nell’ordine in cui vengono accettate. In caso di non accoglimento viene data comunicazione scritta entro trenta giorni dalla relativa delibera.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

5.1.        Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare, quando previsto, il diritto di voto, direttamente o per delega. Sono esclusi da tale diritto i Soci minorenni.

5.2.        Tutti i Soci, tranne i minorenni, possono essere eletti negli organi direttivi previsti.

5.3.        I Soci sono tenuti a:

a)            osservare, oltre al presente Statuto, tutte le decisioni che l’Assemblea Generale dei Soci e/o il Consiglio Direttivo adottano

               b)           non prendere iniziative individuali a nome e per conto dell’Associazione

c)           corrispondere la quota associativa annuale nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari.

5.4.        Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività dell’Associazione.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

6.1.        La qualifica di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, per dimissioni o inadempienza al versamento del contributo annuale. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto ed hanno effetto immediato. In caso di dimissioni il Socio non ha nulla da pretendere, la quota associativa non viene restituita in nessun caso e non è trasmissibile.

 

 

6.2.        La qualifica di Socio si perde, inoltre, per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi e comprovati motivi. La decisione di esclusione viene comunicata per iscritto. Il Socio oggetto dell’esclusione può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, all’Assemblea Generale dei Soci che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.

La decisione dell’Assemblea Generale è inappellabile.

Art. 7 - Organi e figure dell’Associazione

7.1.        Sono organi dell’Associazione:

               a)            l’Assemblea Generale dei Soci

               b)           il Consiglio Direttivo

               c)           il Presidente

7.2.        Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea Generale dei Soci

8.1.        L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti gli iscritti registrati e in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

8.2.        L’Assemblea Generale del Soci può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice­presidente.

8.3.        L’Assemblea Generale dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.4.        L’Assemblea Generale dei Soci ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’ anno.

L’Assemblea Generale dei Soci deve essere inoltre convocata quando:

a)            il Presidente o almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale

b)           quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci e in questo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.

8.5.        L’Assemblea Generale dei Soci può avere luogo anche fuori dalla sede.

8.6.        Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci sono:
               a)            eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
               b)           approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte

               c)           approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte

               d)           deliberare il bilancio preventivo
e)           stabilire la quota annuale di iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo

f)            deliberare sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo
g)           deliberare su quegli argomenti che la legge prevede essere di sua competenza.

8.7.        Di ogni Assemblea viene redatto il relativo verbale.

8.8.        L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere l’ordine del giorno.

8.9.        L’Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti, in proprio e per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Prima e seconda convocazione possono aver luogo nello stesso giorno.

8.10.      Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti, in proprio o per delega.

8.11.      L’Assemblea Generale straordinaria dei Soci viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

8.12.      Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’Art. 13.

8.13.      Ciascun Socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1.        Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

               Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze: in caso di parità verrà eletto il consigliere più anziano di età.

9.2.        Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti.

9.3.        Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione che si deve tenere entro trenta giorni dalla nomina, assegna, tra i suoi componenti, i seguenti incarichi:

               a)            Presidente          

b)           Vice Presidente

               c)           Segretario

               d)           Tesoriere

In caso di particolari necessità, il Tesoriere può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo o tra i non Soci.

9.4.        Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato dal Presidente, tutte le volte che i suddetti lo ritengono necessario o utile, anche fuori dalla sede.

9.5.        Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

               Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale.

9.6.        Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.7.        Il Consigliere coinvolto per interessi personali nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

9.8.        Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, in conformità alle leggi e allo Statuto.

               Spetta al Consiglio Direttivo:

               a)            curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci

b)           predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione

c)           predisporre la relazione annuale sull’attività dell’Associazione da presentare all’Assemblea Generale dei Soci

d)           deliberare circa l’ammissione e l’esclusione di Soci

e)           compilare il Regolamento interno

f)            promuovere e sovrintendere all’attività dell’Associazione e provvedere a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini

g)           compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale, fatte eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o dello Statuto, sono rinviate all’Assemblea Generale dei Soci.

h)           ratificare durante la prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o al Segretario.

9.9.        I Consiglieri che intendono rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualifica di Socio e coloro che risultano assenti ingiustificati a tre riunioni successive del Consiglio stesso.

9.10.      La surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti viene effettuata nominando nell’ordine i Soci che hanno ottenuto voti ma non sono risultati eletti nella precedente votazione per l’organo stesso. In caso di impossibilità di surroga si procede a nuove elezioni per i posti vacanti durante la prima Assemblea Generale Ordinaria utile.

I Consiglieri così nominati decadono con il resto del Consiglio Direttivo alla scadenza biennale del mandato.

Art. 10 - Il Presidente

10.1.      Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

10.2.      Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. In sua assenza, o impedimento, lo sostituisce il Vicepresidente o un Consigliere designato al momento dai presenti.

10.3.      Il Presidente da attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci.

10.4.      In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.5.      Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure dell’Assemblea Generale dei Soci.

Art. 11 - Bilancio

11.1.      L’esercizio finanziario ha inizio il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2.      A conclusione di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve redigere, entro tre mesi dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, entro il 30 aprile, all’Assemblea Generale dei Soci che lo discute e lo approva a maggioranza.

11.3.      Dal bilancio consuntivo devono risultare: i beni, i contributi e  lasciti ricevuti, le spese per capitoli e le voci analitiche.

11.4.      Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 12 - Patrimonio ed Entrate

12.1.      Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

               a)            beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione

               b)           eventuali fondi di riserva

c)           eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

12.2.      Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

               a)            contributi dei Soci

               b)           contributi di privati

               c)           contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche

d)           donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio

               e)           introiti derivanti da convenzioni

f)            rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo

               g)           introiti derivanti da attività commerciali e produttive marginali

h)           fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

12.3.      I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un Consigliere secondo la delibera specifica.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione

13.1.      Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea Generale dei Soci, da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci.

13.2.      La proposta di scioglimento può essere presentata da:

               a)            Il Consiglio Direttivo

               b)           L’Assemblea Generale dei Soci.

13.3.      Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Generale dei Soci, riunita in sessione straordinaria con specifico ordine del giorno, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci (comprese le deleghe) e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

13.4.      I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione vengono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell’ Assemblea Generale dei Soci. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dai presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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